Il caso "puppy yoga"

Innanzi tutto, è bene prendere le mosse da cosa si intende per “puppy yoga”.  

Dunque, questa attività si configura come un intervento con finalità ludico ricreative e di socializzazione volto al miglioramento della qualità di vita e del benessere della persona e rientra nell’ambito delle Attività Assistite con gli Animali regolamentate dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che reca altresì le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali” [1].

In sostanza, nel caso di specie, ci si iscrive e si partecipa ad una lezione ove, mentre si pratica yoga, è possibile interagire con cuccioli di cane di diverse razze che vengono lasciati liberi per la sala.

Qual è il problema?

L’Accordo di cui sopra prevede che gli animali coinvolti negli interventi assistiti siano soggetti adulti, condizione necessaria a tutelare la salute ed il benessere degli animali oltre che la sicurezza dell’utenza mentre, come scritto, le sessioni di “puppy yoga” si svolgono con cuccioli di cane.

Per questa ragione, a seguito della ricezione di innumerevoli segnalazioni, il Dottor Giovanni Leonardi [2] scriveva un comunicato indirizzato alle Regioni ed alle a Province autonome ove concludeva nei seguenti termini:

“[…] si invitano le Regioni e le Province autonome a vigilare affinché eventuali pratiche di Attività Assistite con gli Animali con l’impiego di cuccioli non vengano erogate in quanto non rispondenti ai requisiti previsti nell’Accordo succitato.” [3].

 Al contrario di quanto riportato da diverse testate giornalistiche, il Ministero della Salute non ha mai espressamente dichiarato illegale il “puppy yoga”.

Ciò posto, qualora per “illegale” si intenda “contrario alla legge” è ammissibile quanto riferito dai giornali perché, in effetti, lo svolgimento delle sessioni con i cuccioli sono contrarie a quanto previsto dal sopracitato Accordo e dalle Linee guida recepiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Tuttavia, al contrario, qualora il riferito concetto di “illegale” lasci – anche solo velatamente – intendere “contrario alla legge penale” si incapperebbe in un errore giuridico e di interpretazione di non poco conto, che porterebbe a ritenere applicabile al caso di specie l’equazione:

(illegale) = (reato) = (risposta sanzionatoria)

Ebbene, non è corretto e, soprattutto, non è il messaggio veicolato dalla comunicazione del Ministero della Salute.

Invero, il solo impiego di cuccioli di cane nella pratica del puppy yoga non configura una specifica fattispecie di reato a meno che non venga provato il danno arrecato alla salute dell’animale.

Proprio a tal proposito, potrebbe ricorrere l’illecito punito e previsto dall’articolo 544 ter del Codice penale rubricato “Maltrattamento di animali” ma solo se un soggetto:

  • con crudeltà ovvero senza necessità;
  • cagiona una lesione ad un animale;
  • ovvero lo sottopone a:
    • sevizie;
    • comportamenti;
    • fatiche;
    • lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche;
  • somministra all’animale sostanze stupefacenti o vietate;
  • sottopone l’animale a trattamenti che procurano un danno alla di lui salute.

 

In conclusione, solo perché una determinata condotta è contro la legge, non significa che automaticamente sia altresì penalmente rilevante. 

 

 

[1]http://archivio.statoregioni.it/DettaglioDoc25f9.html?IDDoc=46922&IdProv=13952&tipodoc=2&CONF=CSR.

[2] Capo dipartimento del dipartimento di salute umana, salute animale e dell’ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali.

[3] https://www.fnovi.it/sites/default/files/Nota%20puppy%20yoga%2023-4-24_signed.pdf.