Ordine pubblico ed esercizio della libertà religiosa: coprire il volto può essere reato?​

L’ordinamento italiano non prevede norme specifiche che impongono di non indossare in pubblico segni distintivi della propria confessione religiosa. Si pone, però, un potenziale conflitto tra norme statali e regole comportamentali di matrice religiosa che, alle volte, impongono un comportamento lontano dalle tradizioni occidentali.

Per quale motivo?

In Italia l’esigenza di sicurezza pubblica impone il limite dell’obbligo di utilizzo di indumenti che consentono il riconoscimento personale: è evidente l’emersione di un contrasto tra il Legislatore e le tradizioni religiose che, ad esempio, impongono di indossare il chador, il turbante, il burqa, il velo o il niqab. Ebbene, la legge stabilisce:

“È vietato l’uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.”

In relazione al predetto illecito, vale la pena evidenziare quanto segue: 1. si tratta di una contravvenzione che è l’ipotesi di illecito penale di minore gravità; 2. la reazione sanzionatoria prevista dal Legislatore è moderata anche nel caso della previsione aggravata di cui al terzo comma; 1 Art. 5, l. 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 maggio 1975). 3. sebbene il reato non sia connotato da particolare afflittività proprio per le proprie caratteristiche strutturali, l’ultimo comma dispone l’arresto in flagranza facoltativo (che generalmente è previsto solo in caso di delitto) 2 . Cosa significa? Gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria valuteranno volta per volta se procedere o meno all’arresto del soggetto del quale è difficoltoso il riconoscimento dipendentemente dalla pericolosità dello stesso ovvero dalla gravità del fatto.

Fuori da tale ipotesi è riconosciuto l’esercizio del diritto fondamentale al libero esercizio della libertà religiosa.

Dunque, come si bilanciano l’esigenza di sicurezza pubblica e la libertà religiosa?

Ad esempio:

“Non integra il reato di cui all’ art. 5 l. 152/1975 – che punisce l’uso ingiustificato, in luogo pubblico, di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona – il fatto della donna che, in luogo pubblico e in un contesto di apprezzabile pericolo per l’ordine pubblico (nel caso di specie, in un’aula della Corte d’Assise, durante la celebrazione di un processo per fatti di terrorismo di matrice islamica), indossa il burqa, tradizionale velo islamico che copre interamente il volto, lasciando visibili solo gli occhi: ciò nell’ipotesi in cui l’uso del burqa non abbia avuto in concreto l’effetto di rendere difficoltoso il riconoscimento della persona che lo indossava, attesa la sua disponibilità, dietro richiesta, a mostrare il volto al personale (femminile) delle forze dell’ordine.” 4.

Al contrario:

“Non sussiste discriminazione per motivi religiosi nell’obbligo alla rimozione del velo integrale per le donne musulmane che debbano fare ingresso nei presidi sanitari della Regione Lombardia in quanto lo svantaggio imposto dai cartelli apposti all’ingresso dei presidi sanitari sulla base della D.G.R. n. 4553 del 10 dicembre 2015 è proporzionato e ragionevole poiché limitato nel tempo, circoscritto e giustificato da ragioni di pubblica sicurezza, in quanto per le caratteristiche dei luoghi e la grande frequentazione degli utenti, è difficile prevedere idonee forme di identificazione.”5 . 2 v. art. 381 del codice di procedura penale. 3 Invero le restrizioni relative all’utilizzo di indumenti atti a palesare l’appartenenza religiosa introdotte in ambito locale con specifico riferimento al burqa e al burqini sono state condannate come illegittime e di carattere palesemente discriminatorio. 4 Tribunale di Cremona, pronuncia del 27.11.2008. 5 Corte di Appello di Milano, pronuncia del 28.10.2019. Il differente tenore delle pronunce mostra che il ricorrere della fattispecie di cui all’art. 5 l. 152/1975 appare imprescindibile da una valutazione da condurre caso per caso. Sulla scorta della giurisprudenza, appare ragionevole ipotizzare la regola per la quale l’esercizio della libertà religiosa in quanto diritto costituzionalmente garantito costituisce un giustificato motivo per l’utilizzo di indumenti che coprano il volto della persona, fermo restando l’obbligo, in presenza di una richiesta di autorità pubbliche, di consentirne l’identificazione personale.