Riforma Nordio: focus sull’abrogazione dell’art. 581 co. 1 ter c.p.p.
Il 25 agosto 2024 è entrata in vigore la “Riforma Nordio” [1] avente ad oggetto modifiche al Codice penale e di procedura penale, all’ordinamento giudiziario ed al Codice dell’ordinamento militare.
In questa sede interessa fornire una panoramica dei profili penalistici di diritto sostanziale e procedurale della novella, approfondendo, in particolare, i risvolti processuali relativi ad una norma a propria volta recentemente introdotta dalla “Riforma Cartabia” abrogata dall’art. 2 co. 1 lett. o) della l. 114/2024: l’art. 581 co. 1 ter del Codice di procedura penale.
Le modifiche concernenti il diritto penale sostanziale possono essere riassunte nel seguente catalogo:
- è stato abrogato il delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p. e, di conseguenza, eliminati tutti i riferimenti alla norma tanto nel Codice penale quanto nel Codice di rito;
- le circostanze attenuanti speciali ex 323 bis c.p. e le cause di non punibilità ex art. 323 ter c.p. sono state estese anche al delitto di traffico di influenze illecite;
- è stato modificato l’illecito di “Traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346 bisp.;
D’altro canto, appare che agli emendamenti apportati al Codice di rito conseguano questioni giuridiche di non scontata risoluzione. Le modifiche riguardano:
- l’introduzione nel testo dell’art. 103 c.p.p. dei commi 6 bis e 6 ter tesi ad ampliare le garanzie di libertà difensiva;
- il co. 2 bis dell’art. 114 c.p.p. che sancisce che agli organi di stampa è interdetta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni a meno che non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
- gli articoli 116, 268, 291 c.p.p. sempre in materia di intercettazioni;
- l’art. 291, 292, 294, 299, 309, 313 e 328 c.p.p. con riguardo al procedimento applicativo delle misure cautelari ed alla competenza dell’Autorità giudiziaria;
- l’art. 369 c.p.p. ora prevede che oltre all’indicazione delle norme di legge che si intendono violate e agli avvisi di garanzia deve essere fornita altresì una spiegazione sommaria del fatto;
- l’art. 581 co. 1 ter c.p.p. è abrogato con la conseguenza che non è più richiesta a pena di inammissibilità la dichiarazione ovvero l’elezione di domicilio per presentare atto di impugnazione ed è modificato il comma 1 quater;
- l’articolo 593 c.p.p. che ora prevede che il Pubblico Ministero non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
È interessante approfondire, a questo punto, le differenze ante e post Riforma Nordio che interessano l’art. 581 co. 1 ter del Codice di rito.
Riforma Cartabia L. 199/2022 (dal 30.12.2022 ed abrogata dalla l. 114/2024 del 09.08.2024) | Riforma Nordio L. 114/2024 (dal 25.08.2024 ed attualmente in vigore) | |
Art. 581 co. 1 ter c.p.p. | “Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.”; | comma abrogato dall’art. 2 co. 1 lett. o) della l. 114/2024; |
in caso di imputato presente durante il procedimento e difeso di fiducia era prevista quale requisito a pena di inammissibilità la dichiarazione ovvero l’elezione di domicilio da depositare unitamente all’impugnazione;
| la dichiarazione ovvero l’elezione di domicilio non è più prevista quale requisito a pena di inammissibilità dell’impugnazione; | |
se si omettevano dichiarazione ovvero elezione di domicilio l’atto veniva dichiarato inammissibile; | se si omette la dichiarazione ovvero l’elezione di domicilio non c’è nessuna conseguenza; | |
la declaratoria di inammissibilità era ricorribile per Cassazione tuttavia, se la Suprema Corte rigettava il ricorso, la condanna diveniva esecutiva; | – | |
in specifici casi (ad esempio in presenza di reati ostativi, di condanne superiori a quattro ovvero sei anni et cetera) il destinatario della declaratoria di inammissibilità veniva tradotto in carcere; | – |
In buona sostanza, l’art. 2 co. 1 lett. o) della l. 114/2024, non prevedendo un’esplicita deroga al principio del tempus regit actum ma limitandosi ad abrogare il co. 1 ter dell’art. 581 c.p.p., ha creato una disparità di trattamento tra chi:
- prima del 25.08.2024 era presente e difeso di fiducia, destinatario di declaratoria di inammissibilità poiché aveva omesso di dichiarare ovvero eleggere domicilio.
La conseguenza è che, con buone probabilità, la condanna diveniva esecutiva e, a determinate condizioni, il condannato poteva fare ingresso in carcere; - dopo il 25.08.2024 è presente e difeso di fiducia che, qualora ometta di dichiarare ovvero eleggere il proprio domicilio, non è destinatario di alcuna conseguenza, men che meno la traduzione in istituto penitenziario.
Il risvolto giuridico sul quale è interessante confrontarsi è quello che concerne la migliore strategia difensiva tesa a tutelare la posizione dei destinatari di declaratoria di inammissibilità che, stressando all’estremo l’illegittimità della norma di cui alla Riforma Nordio, al momento si trovano in carcere.
Quale autorità giudiziaria si interpella? Che richiesta si formula? L’illegittimità riguarda solo chi è stato tradotto in istituto penitenziario o è ragionevole supporre che la fetta degli interessati sia più ampia?
Io un’ipotesi ce l’ho chiara – e a questo punto ritengo anche i Colleghi che ho ammorbato domandando un confronto – sono curiosa, però, di leggere le vostre!
[1] legge n. 114 del 9 agosto 2024 consultabile e disponibile per il download al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/10/24G00122/SG