Legittima difesa: dove, come, quando e perché

La legittima difesa è regolata dall’art. 52 del Codice penale ed ha natura giuridica di causa di giustificazione del reato.

Cosa significa? Significa che se un certo comportamento è considerato antigiuridico dal nostro ordinamento, qualora ricorra una causa di giustificazione, l’antigiuridicità viene meno e, di conseguenza, l’agente non viene punito poiché un fatto – che sarebbe altrimenti reato – non è considerato tale perché la legge lo consente o lo impone.

Pertanto, a determinate condizioni, il Legislatore giustifica la commissione dell’illecito e NON punisce chi lo ha commesso.

La legittima difesa trova la propria ratio legis nel principio del bilanciamento degli interessi: viene privilegiata l’esigenza di tutela dell’interesse di chi viene ingiustamente aggredito rispetto all’interesse dell’aggressore.
Tuttavia, affinché ricorra la causa di giustificazione della legittima difesa, devono necessariamente ricorrere i seguenti presupposti:

  • l’attualità del pericolo ossia una minaccia incombente al momento del fatto;
  • l’ingiustizia dell’offesa;
  • l’impossibilità di scelta dell’azione di difesa se non quella posta in essere;
  • la necessità di difendersi diretta a salvaguardare il bene posto in pericolo, così che l’aggredito non può evitarlo se non reagendo contro l’aggressore;
  • la proporzione tra difesa e offesa che prevede che il soggetto che si difende non potrà ledere un bene dell’aggressore superiore a quello posto in pericolo dall’iniziale aggressione illecita.


Invero, il comma 1 dell’art. 52 c.p. recita:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

La legittimità della difesa viene accertata con un giudizio ex ante delle circostanze di fatto che impone al Giudice di:

  • collocarsi cronologicamente al momento della reazione;
  • contestualizzare le specifiche e peculiari circostanze concrete.


In sostanza, il Giudice “viaggia nel tempo” all’esatto momento della reazione dell’aggredito al fine di apprezzare l’esistenza dei requisiti della proporzione tra offesa e difesa al momento iniziale della condotta posta in essere dai soggetti agenti.

L’articolo 52 c.p. reca ulteriori tre commi che – sin dalla loro introduzione con la legge 36/2019 “Modifiche in materia di legittima difesa” – suscitano reazioni controverse:

“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”.

In cosa differiscono le predette disposizioni normative rispetto al primo comma? Per quale ragione suscitano reazioni contrastanti?

Innanzi tutto, vale la pena specificare che l’art. 614 c.p. è rubricato “Violazione di domicilio” e regola la risposta sanzionatoria dell’ordinamento nel caso in cui un soggetto si introduca in un luogo di privata dimora contro la volontà di chi legittimamente può escluderlo.

Ad esempio, un ladro che si introduce in una casa privata ovvero un rapinatore che fa incursione in una gioielleria.

I tre commi sopra riportati:

  • regolano il diritto di autotutela qualora ricorra un caso di violazione del privato domicilio;
  • la differenza dal primo comma dell’art. 52 c.p. si individua nella presunzione di proporzionalità della reazione del soggetto che può escludere colui che si introduce nel privato domicilio;
  • di conseguenza, il “viaggio nel tempo” del Giudice teso alla valutazione della proporzione tra offesa e difesa appare aggirato in ossequio alla riduzione dei tempi e delle modalità di accertamento dei fatti.


Si sottolinea come la giurisprudenza abbia mitigato negli anni il portato normativo tanto da rendere pacifico che il Giudice, in ogni caso, non potrà comunque esimersi da un accertamento concernente le concrete circostanze in cui si è svolto il fatto, attraverso cui verificare la sussistenza dei presupposti della summenzionata presunzione.

Cosa accade qualora l’agente superi colposamente i limiti del comportamento consentito ed il Giudice NON ritenga di riconoscere la legittimità della difesa?

Si applica l’art. 55 c.p. rubricato “Eccesso colposo” dove per eccesso colposo si intende:

  • sia quando l’agente eccede perché valuta erroneamente la situazione di fatto;
  • sia quando, valutata esattamente la situazione di fatto, l’agente per imprudenza, imperizia o negligenza nell’attività esecutiva, eccede producendo un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare.


Pertanto, il soggetto che ha reagito all’offesa arrecatagli risponderà a titolo di colpa se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Ad esempio, risponderà di omicidio colposo un vecchio cacciatore che spara ed uccide un giovane introdottosi nella di lui tenuta e sorpreso a rubare selvaggina.

La legge 36/2019 ha intaccato altresì questa disposizione normativa introducendo alcune ipotesi in cui la punibilità è radicalmente esclusa, in particolare:

  • nei riguardi di chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità, qualora egli abbia agito in stato di minorata difesa;
  • ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.


Evidentemente, l’esclusione della punibilità è assoggettata ad una valutazione costituzionalmente orientata necessariamente rimessa all’Autorità Giudiziaria.