Rilevanza penale del "saluto fascista": facciamo chiarezza

Il 6 settembre 2023 la prima sezione penale della Corte di Cassazione [1] rimetteva alle Sezioni Unite il seguente quesito:

“La condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel “saluto fascista”, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di una manifestazione pubblica, senza la preventiva identificazione dei partecipanti quali esponenti di un’associazione esistente che propugni gli ideali del predetto partito, integra la fattispecie di reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ovvero quella prevista dall’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645?
Entrambe le disposizioni configurano un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto?
Sono tra loro in rapporto di specialità oppure possono concorrere?”

Qual è il compito delle Sezioni Unite?
Esercitare la propria funzione nomofilattica poiché esistono due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:

  1. Per il primo, il “saluto romano” o “saluto fascista” è una manifestazione esteriore propria od usuale di organizzazioni o gruppi che inequivocabilmente favoriscono la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.
    Ne consegue che il relativo gesto integra il reato previsto dall’art. 2 della legge sulle “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” [2].

  1. Per il secondo, il “saluto fascista” è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 5 delle “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” [3], illecito che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé – atteso il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione – ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.


Secondo l’informazione provvisoria n. 1 del 2024 diramata dalle Sezioni Unite all’esito della pubblica udienza del 18 gennaio 2024, la soluzione adottata con riguardo alle questioni controverse prospettate dalla prima sezione penale della Suprema Corte è la seguente:

  • La condotta tenuta nel corso di una manifestazione pubblica consistente della risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano” integra il delitto ex art. 5 delle “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”;

  • Il delitto si configura solo se, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, la condotta è idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista;

  • A determinate condizioni si può configurare altresì l’art. 2 della legge sulle “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;

  • Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.


In attesa del deposito delle motivazioni della decisione, sicuramente vi sono alcuni punti fermi che è bene sottolineare:

  • le Sezioni Unite non si sono mai espresse sostenendo che “il saluto fascista” non sia reato;

  • semmai, la condotta penalmente rilevante deve essere idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
    Cosa significa? Che un gesto senza coscienza e volontà di ricostituire il predetto partito non sarà penalmente rilevante;

  • ogni condotta deve essere valutata nella propria unicità e, per comprendere se configura o meno illecito, è necessario avere riguardo a tutte le circostanze del caso.
    La Suprema Corte non scrive specificamente di occasioni commemorative, bensì adotta la più ampia locuzione di “pubblica manifestazione”.

In conclusione, come nella maggior parte dei casi, è necessario circostanziare la condotta caso per caso per comprendere se, effettivamente, sia penalmente rilevante ed in quale delle fattispecie criminosa possa essere correttamente sussunta.

Ad ogni buon conto, è necessario attendere di leggere le motivazioni sottese al ragionamento logico giuridico delle Sezioni Unite.

 

[1] Provvedimento n. 38686/23 – Ord. n. 909.

[2] D.l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni nella l. 25 giugno 1993 n. 205.

[3] L. 22 maggio 1975 n. 152.